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TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI

Art.1

E' costituita la Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana, in breve "Confagricoltura", con sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele, 101.

La Confederazione rappresenta e tutela gli interessi generali e particolari degli imprenditori inquadrati nelle Organizzazioni che ne fanno parte, conduttori in economia, in forme associate e coltivatori diretti, singoli o associati, che producono, trasformano e commercializzano i prodotti agricoli, nonché le loro associazioni dei produttori, cooperative, società ed altre forme associative.

La Confederazione, operando con finalità generali di progresso civile e sociale, riconosce nell'imprenditore agricolo il protagonista della produzione e persegue lo sviluppo dell'agricoltura e delle imprese agricole nel sistema economico nazionale ed internazionale.

Per la realizzazione dei suddetti fini la Confagricoltura:

  1. tutela in ogni campo gli interessi e la professionalità dell'impresa agricola e della proprietà, rappresentandoli nei confronti di qualsiasi autorità, amministrazione ed ente pubblico o privato, nonché di qualsiasi altra organizzazione economica e sindacale; sia in sede nazionale che internazionale;
  2. provvede a studiare i problemi sindacali, economici e tecnici di interesse generale e particolare per l'agricoltura nazionale; ad elaborare i criteri e a tracciare le direttive generali alle quali le Organizzazioni confederate dovranno attenersi;
  3. coordina, indirizza e disciplina l'attività delle Organizzazioni confederate, per realizzare la necessaria unità nella trattazione e soluzione dei problemi di carattere generale aventi implicazioni per la collettività rappresentata; assicura altresì ogni forma di comunicazione ed informazione al suo interno ed all'esterno;
  4. promuove, coordina e rappresenta tutte le forme di attività e di servizi intese ad assistere e potenziare le imprese agricole, nella loro gestione, nelle attività di produzione, trasformazione e commercializzazione, in quelle ad esse connesse, anche in funzione della tutela e della valorizzazione del territorio e dell'ambiente, e in quant'altro ritenga utile alle stesse e all'intero settore agricolo;
  5. provvede alla difesa ed alla valorizzazione delle produzioni agricole, assumendo ogni iniziativa adeguata allo scopo; in particolare promuove, coordina ed assiste l'organizzazione economica dei produttori in associazioni di produttori, cooperative ed altre forme associative, promuove o partecipa in assistenza a contratti interprofessionali e ad accordi, anche economici, con enti, associazioni o soggetti operanti nel sistema agro-alimentare;
  6. promuove e favorisce ogni iniziativa, anche in attuazione di programmi pubblici, concernente l'istruzione e l'aggiornamento professionale ad ogni livello e grado, l'assistenza tecnica, l'attività di centri studi e di laboratori sperimentali, l'organizzazione di mostre e fiere campionarie di prodotti agricoli;
  7. promuove e cura iniziative tecniche, economiche, culturali, tendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro delle categorie agricole;
  8. promuove il miglioramento delle condizioni sociali ed economiche dei soggetti di cui al precedente 2° comma dell'art. 1 ed anche del personale loro dipendente, curando e tutelando i loro bisogni ed interessi, anche previdenziali e pensionistici. A tale scopo promuove e cura, direttamente e tramite l'Ente di Patronato di propria espressione, ogni iniziativa previdenziale ed assistenziale, anche integrativa dei regimi pubblici;
  9. promuove e cura i rapporti con le altre Organizzazioni imprenditoriali, agricole ed extra agricole, operando per lo sviluppo complessivo dell'imprenditoria e per il raggiungimento dell'unità del mondo agricolo, nella salvaguardia dei valori e dell'affermazione dell'impresa;
  10. favorisce e cura i rapporti con Organizzazioni ed Enti esteri di carattere agricolo o comunque riguardanti l'agricoltura;
  11. cura ogni altra iniziativa diretta alle finalità di cui al presente articolo, determinando i criteri e gli indirizzi da seguire e coordinando le direttive espresse dalle Organizzazioni confederate

Art.2

 Spetta alla Confederazione la stipulazione dei contratti e degli accordi collettivi che riguardano interessi di carattere comune ad alcune o a tutte le categorie inquadrate o che esorbitino dalla competenza territoriale delle Organizzazioni regionali e provinciali e sentito il parere delle medesime.

Ogni proposta di contratto e di accordo collettivo che le Organizzazioni confederate intendano stipulare o dei quali venga richiesta la stipulazione deve essere preventivamente sottoposta alla Confederazione, alla quale spetta di autorizzare la trattativa, di impartire le direttive che debbono essere seguite, nonché di affiancare le Organizzazioni stesse quando se ne ravvisi la necessità. Ogni contratto od accordo deve essere sottoposto, agli effetti della sua validità, alla ratifica della Confederazione stessa.

La Confederazione può inoltre, sentito in merito il Comitato Direttivo confederale e le Unioni interessate, provvedere alla stipulazione di contratti integrativi di quelli nazionali nelle province nelle quali non sia stato all'uopo provveduto entro i termini di tempo stabiliti.

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Confagricoltura - C.so Vittorio Emanuele II, 101 - 00186 Roma - C.F. 80077270587