
In data 14 luglio 2023 la Commissione europea ha adottato il Regolamento 2023/1465 concernente i sostegni finanziari di emergenza per i settori agricoli colpiti da problemi specifici che incidono sulla redditività economica dei prodotti agricoli pubblicato nell'edizione odierna della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
La ratio legis dominante è la continua impennata dei prezzi dell'energia e dei fattori di produzione agricoli causata della pandemia di Covid-19 e accentuata dagli sviluppi geopolitici come l’attacco della Russia nei confronti dell’Ucraina, nonchè dagli eventi meteorologici avversi come la siccità in Spagna, Italia e Portogallo e le alluvioni in Italia. Nel 2022 la quota dei costi dell’energia e dei consumi sul totale dei costi intermedi è aumentata notevolemente, portando gli agricoltori a ridurre l’utilizzo di concimi e, di conseguenza, a ottenere rese minori. Secondo i dati più recenti, l’inflazione dei prezzi alimentari sui consumatori è superiore al 15% in tutta l’Unione. Al contrario, i prezzi dei cereali sono diminuiti del 40% rispetto all’anno scorso, creando problemi agli agricoltori che avevano investito in fattori di produzione molto costosi e che i prezzi di mercato riescono a coprire.
La Commissione reputa che la misura temporanea di distillazione in caso di crisi, come definita nell’articolo 2 del regolamento (UE) 2023/1225 della Commissione, che consente agli Stati membri di fornire aiuti al settore vitivinicolo tramite programmi nazionali, sia troppo limitata in termini finanziari e quindi non sia sufficiente per porre rimedio alla crisi in atto.
L’articolo 1 del regolamento stabilisce che l’Unione mette a disposizione complessivamente 330,000,000 EUR per 22 degli Stati membri: all’Italia verrà conferito un importo totale di 60,547,380 EUR. Questi importi dovranno essere utilizzati per adottare misure mirate a compensare gli agricoltori dei settori più colpiti, come allevamento, ortofrutticoli, vino, cereali e semi oleosi, e per le perdite economiche che incidono sulla redditività dei produttori agricoli. Tali misure devono essere adottate sulla base di criteri oggettivi e non discriminanti e non devono provocare distorsioni del mercato o della concorrenza.
Secondo il paragrafo 7 dell’articolo 1 del regolamento, le misure ‘possono essere accumulate con altre misure di sostegno finanziate dal Fondo europeo di garanzia e dal fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale’, oltre alle proprie dotazioni finanziarie.
L’articolo 2 paragrafo 4 detta che gli Stati membri possono concedere un sostegno supplementare nazionale fino a un massimo del 200% dell’importo ricevuto dall’UE.
Quattro date fondamentali sono stabilite da questo regolamento:
1. Le operazioni di distillazione finanziate dal presente regolamento possono essere attuate dal 15 ottobre 2023 (Articolo 2, paragrafo 2)
2. Entro il 30 settembre 2023 gli Stati membri dovranno comunicare alla Commissione una descrizione delle misure da adottare; i criteri utilizzati per determinare i metodi per la concessione dell’aiuto e le ragioni della distribuzione dell’aiuto tra gli agricoltori; l’effetto previsto delle misure; le azioni intraprese per monitorare il raggiungimento dell’effetto previsto; le azioni prese per evitare le distorsioni della concorrenza e sovracompensazioni; la previsione dei pagamenti delle spese mensili dell’Unione fino al 31 gennaio 2024; il livello di sostegno supplementare concesso; le azioni prese per controllare l’ammissibilità degli agricoltori (Articolo 5, paragrafo 1)
3. Per essere coperti dall’Unione, i pagamenti devono essere effettuati entro il 31 gennaio 2024 (Articolo 3, paragrafo 3)
4. Entro il 15 giugno 2024 gli Stati membri devono notificare alla Commissione gli importi totali versati per ciascuna misura e devono distingue tra aiuti proveniente dall’UE e aiuti supplementari nazionali, il numero e il tipo di beneficiari e la valutazione dell’efficacia della misura (Articolo 5, paragrafo 2).
Il Regolamento è consultabile qui.
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